Capo V
Art. 155
In vigore dal 1 ott 1925
In ciascun convitto maschile si svolgono corsi d'istruzione premilitare, con le stesse norme e programmi dei corsi delle società di tiro a segno.
Tali corsi sono organizzati, sotto la sorveglianza del rettore, dall'insegnante di educazione fisica del convitto o da un ufficiale in congedo, con l'aiuto delle autorità militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-155