Capo V

Art. 155

In vigore dal 1 ott 1925
In ciascun convitto maschile si svolgono corsi d'istruzione premilitare, con le stesse norme e programmi dei corsi delle società di tiro a segno. Tali corsi sono organizzati, sotto la sorveglianza del rettore, dall'insegnante di educazione fisica del convitto o da un ufficiale in congedo, con l'aiuto delle autorità militari.
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