Capo V
Art. 158
In vigore dal 1 ott 1925
Nel periodo delle vacanze autunnali, gli alunni del convitto possono essere condotti in villeggiatura, o ai bagni, o ad un viaggio d'istruzione.
Il Consiglio d'amministrazione approva il preventivo della spesa occorrente e stabilisce anche la parte della spesa da porsi a carico delle famiglie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-158