Capo VI

Art. 162

In vigore dal 1 ott 1925
Ai convittori ed ai semi-convittori che manchino ai propri doveri, od offendano, nella scuola o nel convitto, la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni; a) ammonizione privata; b) privazione parziale o totale delle ricreazioni per non più di un giorno; c) ammonizione data dal rettore, in presenza della squadra, alla quale l'alunno appartiene; d) ammonizione solenne, da comunicarsi alla famiglia dell'alunno ed a tutte le squadre, con ordine del giorno del rettore; e) allontanamento dal convitto; f) espulsione dai convitti. Per i provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) deve sentirsi il parere del collegio di vigilanza. Contro le punizioni di cui alle lettere e) ed f) il padre dell'alunno, o chi ne ha la rappresentanza legale, può ricorrere alla Giunta per l'istruzione media entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale ricorso non sospende l'applicazione della punizione. La deliberazione della predetta Giunta ha carattere d provvedimento definitivo a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-162

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