Capo VII

Art. 164

In vigore dal 1 ott 1925
I posti gratuiti da godersi nei Convitti nazionali comprendono: a) i posti a carico del bilancio del Ministero della P. I.: alcuni dei quali riservati ad alunni appartenenti a famiglie delle nuove provincie o ad alunni profughi di guerra; b) i posti a carico del bilancio dei Convitti o di privata fondazione: alcuni dei quali riservati ad alunni figli di presidi o di professori dei Regi istituti medi d'istruzione o di funzionari dei convitti nazionali. Il godimento dei posti gratuiti importa di regola il solo esonero dal pagamento della retta, salvochè per quelli di cui alla lettera b), sia diversamente stabilito dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dei convitti o dagli statuti delle fondazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-164

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo