Capo VII
Art. 164
178 / 205In vigore dal 1 ott 1925
I posti gratuiti da godersi nei Convitti nazionali comprendono:
a) i posti a carico del bilancio del Ministero della P. I.: alcuni dei quali riservati ad alunni appartenenti a famiglie delle nuove provincie o ad alunni profughi di guerra;
b) i posti a carico del bilancio dei Convitti o di privata fondazione: alcuni dei quali riservati ad alunni figli di presidi o di professori dei Regi istituti medi d'istruzione o di funzionari dei convitti nazionali.
Il godimento dei posti gratuiti importa di regola il solo esonero dal pagamento della retta, salvochè per quelli di cui alla lettera b), sia diversamente stabilito dalle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione dei convitti o dagli statuti delle fondazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-164