Capo VI

Art. 159

In vigore dal 1 ott 1925
Ogni convittore o semi-convittore deve: a) attendere con cura ai suoi doveri scolastici e a quelli imposti dalla vita interna del convitto; b) rispettare ed obbedire agli ufficiali del convitto; c) usare modi cortesi e fraterni verso i compagni; d) portare con decoro l'uniforme; e) aver cura dell'igiene e della nettezza della propria persona e dei propri indumenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-159

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