Capo V

Art. 156

In vigore dal 1 ott 1925
I corsi di cui al precedente articolo hanno la durata di un biennio. Al termine del biennio, i convittori sono sottoposti, con l'intervento di un ufficiale del Regio esercito, di grado non inferiore a quello di capitano, ad un esame per il conseguimento del brevetto di compiuta istruzione premilitare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-156

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo