Capo V

Art. 157

In vigore dal 1 ott 1925
Possono essere esonerati dal frequentare i corsi di istruzione premilitare soltanto i convittori che abbiano difetti fisici debitamente riconosciuti mediante visita medica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-157

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