Capo VII
Art. 169
In vigore dal 1 ott 1925
La Commissione forma distinte graduatorie di vincitori per ognuna delle categorie di posti messi a concorso e in numero non superiore a quello dei posti stessi.
Può essere compreso come vincitore in più di una categoria il candidato che possegga i corrispondenti titoli per esservi ammesso.
Dopo le graduatorie dei vincitori la Commissione designa gli altri concorrenti meritevoli della concessione
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-169