Capo VII

Art. 172

In vigore dal 1 ott 1925
La destinazione dei vincitori ai convitti nei quali si trovano i posti messi a concorso è fatta, per le singole categorie di posti, dal Ministero della P. I. Decade da ogni diritto il vincitore che non accetti il beneficio o la sede destinatagli o che lasci trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa di possesso del posto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-172

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