Capo VII
Art. 170
In vigore dal 1 ott 1925
Nella formazione delle graduatorie dei vinditori e dei meritevoli di cui al precedente articolo si tiene conto, in primo luogo, della condizione economica delle famiglie dei concorrenti e del merito dei concorrenti e, a parità delle suddette condizioni, si dà la preferenza:
1° agli orfani di entrambi i genitori;
2° agli orfani di un solo genitore;
3° ai figli di funzionari resi inabili per età o per salute al lavoro;
4° ai figli dei funzionari che si segnalarono per benemerenze patriottiche e civili, massime nel Campo dell'istruzione e dell'educazione dei giovani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-170