Capo VII

Art. 174

In vigore dal 30 nov 1932
Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, i posti gratuiti che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei vincitori del concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro per l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiata condizione economica. I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30 novembre di ciascun anno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-174

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