Titolo IV›Capo I
Art. 178
In vigore dal 1 ott 1925
Per i progetti e la sorveglianza di lavori occorrenti nei locali di convitti nazionali; per le stime, perizie di fondi rustici od urbani, ecc. è data facoltà alle rispettive amministrazioni di richiedere l'opera degli uffici tecnici di finanza della provincia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-178