Titolo IV›Capo I
Art. 180
In vigore dal 1 ott 1925
Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia. Nei locali del convitto possono essere altresì alloggiate le famiglie del vice-rettore e dell'economo.
Gli appartamenti del rettore, del vice-rettore e dell'economo debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del convitto e non debbono avere nessuna Comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori.
L'ammontare del fitto a carico del vice rettore e dell'economo per l'alloggio alle rispettive famiglie è stabilito mediante perizia da farsi a cura dell'ufficio tecnico di finanza della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-180