Titolo IV›Capo I
Art. 183
In vigore dal 1 ott 1925
È vietate alle famiglie dei funzionari del convitto, anche se alloggiate nei locali del convitto, di partecipare alla mensa del convitto e di avere l'uso della biancheria, delle stoviglie e di qualunque altro oggetto della cucina, della mensa e del guardaroba del convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-183