Capo II

Art. 187

In vigore dal 1 ott 1925
Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-187

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo