Art. 187
Capo II

Art. 187

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In vigore dal 1 ott 1925
Ogni convitto ha un impianto di bagni, per aspersione, adeguato alle sue esigenze. Nel locale adibito ai bagni vi sono gli apparecchi per la pesatura degli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-187