Capo II
Art. 190
In vigore dal 1 ott 1925
Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del decoro, che siano richieste da speciali circostanze o non siano previste dal regolamento interno, sono ordinate dal rettore, di propria iniziativa o su proposta o parere del medico del convitto o dell'ufficiale sanitario del Comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-190