Capo II

Art. 193

In vigore dal 1 ott 1925
Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-193

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