Art. 193
Capo II

Art. 193

80 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-193