Capo III
Art. 195
In vigore dal 1 ott 1925
Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti.
Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore.
Al personale di servizio non può affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-195