Titolo V

Art. 200

In vigore dal 1 ott 1925
Le provincie e i comuni e gli altri enti morali hanno facoltà di aprire convitti di educazione che siano ordinati sul tipo dei convitti nazionali. I regolamenti speciali per questi convitti debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della P. I. a norma dell'art. 239 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-200

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