Titolo V
Art. 202
In vigore dal 1 ott 1925
I convitti di educazione di cui ai precedenti articoli sono sottoposti alla vigilanza del R. provveditore agli studi, il quale può ordinarne la chiusura temporanea o definitiva per gravi ragioni morali od igieniche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-202