Capo III

Art. 196

In vigore dal 1 ott 1925
Il personale di servizio è assunto in prova dal rettore. Al termine di almeno un anno di prova il Consiglio d'amministrazione provvede, su proposta del rettore, alla nomina definitiva. Il licenziamento del personale di servizio effettivo, per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo seguente, non può essere deliberato che dal Consiglio d'amministrazione, salvi i casi di urgenza, nei quali può essere disposto dal rettore, salvo la ratifica del Consiglio.
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