Art. 195
Capo III

Art. 195

97 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il personale di servizio dipende esclusivamente, ed a tutti gli effetti, dalle singole amministrazioni dei convitti, alle quali spetta di stabilire le norme per il suo trattamento, salvo quanto è prescritto negli articoli seguenti. Il personale di servizio riceve gli ordini esclusivamente dagli ufficiali del convitto secondo le istruzioni date dal vice-rettore coll'approvazione del rettore. Al personale di servizio non può affidarsi alcuna mansione, anche solo temporanea, di disciplina o di vigilanza sui convittori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-195