Titolo IVCapo I

Art. 181

In vigore dal 1 ott 1925
I funzionari, che siano comunque incaricati di ispezioni o d'inchieste dal Ministro della pubblica istruzione o dalle autorità scolastiche locali, possono chiedere di essere ammessi a fruire, per tutto il tempo della loro missione, del vitto e dell'alloggio nei convitti nazionali, dietro corresponsione di una indennità che sarà fissata dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-181

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