Titolo IVCapo I

Art. 179

In vigore dal 1 ott 1925
Tutti i funzionari hanno l'obbligo di alloggiare nei locali del convitto, salvo dispensa da accordarsi caso per caso dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio d'amministrazione. La dispensa non può essere concessa contemporaneamente al rettore e al vice-rettore. Nessuna indennità è dovuta al funzionario che abbia ottenuto la detta dispensa. Una equa indennità è invece dovuta, a carico del bilancio del convitto, nella misura che è stabilita dal Consiglio d'amministrazione, al funzionario che, per deficienza di locali, non possa essere alloggiato nel convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-179

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