Capo VII
Art. 175
In vigore dal 1 ott 1925
Salvo quanto è stabilito nel precedente articolo, l'assegnazione di un posto gratuito in un Convitto importa il godimento dello stesso fino al termine degli studi medi che possono seguirsi nel detto convitto.
Il beneficio del posto gratuito non può in nessun caso essere mutato in sussidio. Può essere trasferito, a giudizio dal Ministero, in altro convitto diverso da quello pel quale fu concesso, quando si tratti di posto a carico del bilancio del Ministero della P. I.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-175