Capo VII
Art. 167
In vigore dal 1 ott 1925
La domanda di ammissione indirizzata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione Generale dell'istruzione media) deve indicare la categoria o le categorie dei posti messi a concorso per le quali l'ammissione è richiesta.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di sana costituzione fisica;
d) pagella scolastica relativa all'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami;
e) certificato comunale sulla professione dei genitori, e sulle condizioni economiche della famiglia;
f) dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare tutte le spese accessorie.
Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati.
La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.
Alla domanda possono inoltre essere uniti tutti gli altri documenti o certificati che l'istante ritenga di produrre nel proprio interesse.
I giovinetti che siano già alunni dei convitti nazionali sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-167