Capo V
Art. 149
In vigore dal 1 ott 1925
Gli insegnamenti della storia dell'arte, dei diritti e doveri e degli elementi di diritto e di economia sono affidati dal rettore, senza diritto ad alcuna speciale retribuzione a quegli istitutori che abbiano i necessari requisiti e siano ritenuti più idonei.
Quando manchi nel convitto istitutore, idoneo a taluno degli insegnanti di cui al comma precedente, l'incarico ne può essere dato a persona estranea al convitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-149