Capo V
Art. 147
In vigore dal 1 ott 1925
Gli insegnamenti interni sono impartiti su richiesta delle famiglie che assumono l'obbligo di sostenerne, con versamenti anticipati, la relativa spesa, se il Convitto non sia in grado di provvedervi con i mezzi del suo bilancio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-147