Capo V

Art. 148

In vigore dal 1 ott 1925
Gli insegnamenti interni si impartiscono per un semestre dal 15 novembre al 15 maggio secondo l'orario settimanale stabilito dal rettore; a giudizio di questo possono anche impartirsi agli alunni che durante le vacanze autunnali non lascino il convitto e che non debbano sostenere prove nella sessione di secondo esame. Al termine del semestre di cui al precedente comma per ciascun insegnamento interno il rettore e il rispettivo insegnante procedono d'accordo ad uno scrutinio finale, dal quale risulti che il profitto del convittore è stato ottimo o buono o sufficiente o insufficiente. Quando si tratti di alunni di istituti medi, il risultato dello scrutinio di cui al precedente comma è comunicato al preside dell'istituto che gli alunni frequentano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-148

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo