Capo V
Art. 142
In vigore dal 10 dic 1931
Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale.
Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall' del regolamento 4 maggio 1925, n. 653.
La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media.
Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico.
Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative.
La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto è affidata al rettore.
Il Ministero dell'educazione nazionale può ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti.
Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-142