Art. 142
Capo V

Art. 142

141 / 205
In vigore dal 10 dic 1931
Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale. Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall' del regolamento 4 maggio 1925, n. 653. La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media. Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico. Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative. La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto è affidata al rettore. Il Ministero dell'educazione nazionale può ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti. Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-142