Capo IV

Art. 139

In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore comunica ai presidi degli istituti di istruzione frequentati dai convittori i desideri del convitto circa la formazione e le eventuali modificazioni degli orari, agli effetti dell' del regolamento 30 aprile 1924, n. 965, e circa i quattro giorni di vacanza di cui all' dello stesso; prende inoltre con essi gli opportuni accordi, per poter essere informato in tempo di tutte le disposizioni di carattere generale o straordinario riguardanti gli alunni.
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