Capo III
Art. 134
In vigore dal 1 ott 1925
Per i convittori, la cui famiglia non risieda nella città ove è il convitto, persona bene accetta al rettore, dimorante nella città stessa ma non appartenente al personale del convitto, può essere incaricata di rappresentare i genitori o chi ne fa le veci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-134