Capo II

Art. 129

In vigore dal 1 ott 1925
Circa l'istruzione religiosa e le pratiche del culto, considerate come fattori essenziali dello sviluppo morale, il rettore si conforma alla volontà espressa dalle famiglie. Un sacerdote ha cura che gli alunni adempiano tutti i doveri religiosi. Il sacerdote stesso ha l'obbligo di celebrare la messa nei giorni festivi nell'oratorio del convitto, e di compiere tutti gli altri uffici religiosi propri del suo ministero. Le famiglie possono chiedere, per iscritto, che i propri figliuoli siano dispensati dall'istruzione e dalle pratiche religiose. Per gli alunni non cattolici, provvedono le famiglie a loro spese, d'accordo col rettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-129

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