Titolo III›Capo I
Art. 125
In vigore dal 1 ott 1925
Gli abiti, siano di casa che di uscita, debbono essere uniformi per tutti i convitti nazionali, secondo il modello prescritto dal Ministero della pubblica istruzione.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà, di sostituire l'abito di casa con quello stabilito per la educazione fisica a scopo militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-125