Titolo IIICapo I

Art. 122

In vigore dal 1 ott 1925
Il convitto rimane aperto tutto l'anno; nessuna riduzione di retta e di quota fissa è, pertanto, accordata ai convittori che durante le vacanze autunnali o nel corso dell'anno si assentino temporaneamente, per qualsiasi motivo, dal convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-122

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