Titolo IIICapo I

Art. 117

In vigore dal 1 ott 1925
Quando nel convitto siano più di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la metà. Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione è mantenuto pel minore degli altri. Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto. Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo