Titolo III›Capo I
Art. 117
163 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Quando nel convitto siano più di due fratelli, per i due maggiori la famiglia deve la retta per intero e per gli altri la metà.
Se alcuno dei fratelli goda pasto gratuito vinto per concorso, il beneficio della riduzione è mantenuto pel minore degli altri.
Quando i fratelli siano due, la famiglia deve per il maggiore la intera retta e per il minore, la retta ridotta di un quinto.
Queste concessioni non sono estese ai semi-convittori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-117