Titolo IIICapo I

Art. 116

In vigore dal 1 ott 1925
Quando un giovane è ammesso nel convitto, la famiglia, assume l'obbligo per l'intera retta e quota fissa fino al 30 settembre successivo; il pagamento tanto della retta quanto della quota fissa deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali anticipate, la prima delle quali è versata, il 1° ottore, e le altre successivamente il 1° febbraio e il 1° giugno. L'obbligo s'intende prorogato per l'anno scolastico seguente, se la famiglia non abbia dato la disdetta, per iscritto, entro il mese di agosto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-116

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