Titolo III›Capo I
Art. 119
In vigore dal 1 ott 1925
L'obbligo del pagamento della retta e della quota fissa è limitato al tempo di effettiva permanenza nel convitto per quei convittori che, pur essendo forniti del titolo richiesto per l'inscrizione ad una classe d'istituto d'istruzione media, non abbiano potuto esservi accolti per mancanza di posti disponibili, e perciò siano stati ritirati dalle famiglie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-119