Capo V

Art. 111

In vigore dal 1 ott 1925
È fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-111

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