Capo V
Art. 111
In vigore dal 1 ott 1925
È fatto divieto ai rettori e vice-rettori, agl'istitutori, economi e vice-economi di accettare, qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-111