Titolo III›Capo I
Art. 112
In vigore dal 1 ott 1925
Nel convitto sono ammessi convittori e semi convittori. Questi ultimi sono ammessi, di regola, soltanto per le scuole elementari e per gli istituti medi inferiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-112