Capo V

Art. 110

In vigore dal 1 ott 1925
Nei convitti ai quali sia assegnato un vice-economo, questi coadiuva l'economo nei modi che sono fissati dal rettore. Il vice-economo è incaricato, in particolar modo, delle provviste giornaliere e della tenuta dei libri e dei registri di contabilità. Al vice-economo non può essere affidato il servizio di cassa. Il vice-economo non presta cauzione. In caso di assenza dell'economo, il vice-economo può essere chiamato a sostituirlo, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-110

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