Capo V
Art. 110
In vigore dal 1 ott 1925
Nei convitti ai quali sia assegnato un vice-economo, questi coadiuva l'economo nei modi che sono fissati dal rettore.
Il vice-economo è incaricato, in particolar modo, delle provviste giornaliere e della tenuta dei libri e dei registri di contabilità.
Al vice-economo non può essere affidato il servizio di cassa. Il vice-economo non presta cauzione.
In caso di assenza dell'economo, il vice-economo può essere chiamato a sostituirlo, secondo le prescrizioni e nei limiti fissati dal Consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-110