Capo V
Art. 106
In vigore dal 1 ott 1925
L'economo:
prepara, secondo le direttive del rettore, il bilancio preventivo e presenta alla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo;
riscuote tutte le entrate del convitto;
esegue i pagamenti in base ai mandati emessi dal rettore;
fa tutte le provviste, così generali pel convitto, come particolari per i convittori;
sorveglia e controlla l'esecuzione dei lavori occorrenti nel convitto;
tiene in corrente e in perfetta regola tutti i registri di amministrazione del convitto e quelli per le spese particolari dei convittori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-106