Capo V

Art. 104

In vigore dal 1 ott 1925
Il collegio di vigilanza è convocato, di regola, almeno una volta il mese, e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente, per essere consultato intorno all'andamento disciplinare, educativo e morale del convitto, e per discutere sui programmi degli insegnamenti interni obbliga tori e sulle tabelle biografiche dei convittori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-104

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo