Capo V

Art. 101

In vigore dal 24 mag 2001
All'assistente che manchi ai suoi doveri d'ufficio, che non tenga condotta regolare entro o fuori il convitto, o che comunque commetta azioni riprovevoli, il rettore può applicare, secondo la gravità dei fatti, le seguenti punizioni: a) ammonizione; b) allontanamento temporaneo dal convitto, con sospensione della remunerazione; c) dispensa dal servizio. La punizione di cui alla lettera c) del precedente comma è sottoposta alla ratifica del Consiglio d'amministrazione ed è comunicata a tutti gli altri convitti nazionali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, del suindicato D.Lgs., a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli articoli da 92 a 102 del presente Regio Decreto, con decorrenza dal 2 maggio 1996, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69 del suindicato D.Lgs., con riferimento all'inapplicabilita' delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-101

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