Capo V

Art. 103

In vigore dal 1 ott 1925
In ogni convitto è istituito un collegio di vigilanza educativa, composto del rettore che lo presiede, del vice-rettore, di un consigliere delegato dal Consiglio di amministrazione e di due rappresentanti delle famiglie, residenti nella città sede del Convitto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-103

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